Da Opera, Nuova ASCOTI 6/2020
ECM: CON IL DECRETO SCUOLA RICONOSCIUTI I 50 CREDITI 2020 AI PROFESSIONISTI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA’ DURANTE L’EMERGENZA
Nel provvedimento di conversione del decreto legge sulla scuola n. 22/2020 è contenuta, all’art. 6 comma 2-ter, una disposizione con la quale si considerano maturati, per l’anno 2020, i 50 crediti ECM di formazione continua in medicina per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, che hanno continuato a lavorare durante l’emergenza da Covid- 19. Durante l’iter parlamentare alla Camera dei Deputati, è stato approvato, altresì, un ordine del giorno che impegna il Governo a estendere la norma a tutti gli esercenti le professioni sanitarie non ricompresi nella formulazione attualmente limitata a quattro categorie: medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti.
A questo proposito, è stato già presentato un emendamento al decreto rilancio n. 34/2020, anch’esso in discussione alla Camera, che dovrebbe apportare dei correttivi al riferimento triennale 2020-2022 dell’obbligo formativo di 150 crediti e non annuale. Potrebbe, oltre a ciò, essere modificata la specifica sui luoghi di lavoro dei professionisti durante l’emergenza attraverso una dicitura più generica di aziende ed enti del SSN.
Nel frattempo, con la delibera emergenza Covid-19 approvata il 10 giugno dalla Commissione nazionale per la formazione continua si è proceduto a indicare ai provider le modalità di spostamento o cancellazione degli eventi ECM e a prorogare di un anno, al 31 dicembre 2021, il termine per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019, nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016.
Riguardo allo svolgimento degli eventi, sarà possibile individuare una nuova data, anche presumibile, o posticiparla se non sono decorsi i termini per le modifiche; in alternativa, il provider potrà procedere autonomamente alla cancellazione dell’evento e al successivo reinserimento. Per gli eventi residenziali, in considerazione delle disposizioni governative di sospensione, sarà possibile richiedere la conversione della tipologia formativa, a distanza o in videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico alla data del 15 aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020, comunque fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Per questi ultimi sarà consentito lo spostamento anche successivamente al 31 luglio 2020. Fino al termine dello stato di emergenza, o comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, sarà consentito l’utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza per gli utenti con connessione individuale. In tali eventi, svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il provider potrà pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor potrà prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all’ambiente di erogazione dei contenuti dell’evento.
Infine, la delibera stabilisce che i termini per l’inserimento del piano formativo 2020 e della relazione annuale 2019 sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria e il termine per l’avvio del procedimento sanzionatorio per inadempimenti decorre dalla data del 16 settembre 2020.
Antonella Blasimme